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D.M. 11/12/20071) La rete di comunicazione (vedere appendice A) non è soggetta a guasti. 2) Il guasto della rete elettrica di alimentazione non si verifica in maniera tale che tutti gli ascensori di un'area geografica provochino contemporaneamente degli intrappolamenti. 3) La presente norma è impiegata insieme alle corrispondenti norme della serie EN 81. La presente norma fornisce anche informazioni generali in relazione al livello di servizio offerto da un'organizzazione di soccorso. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente norma si applica ai sistemi di allarme per tutti i tipi di ascensori e ascensori per merci, in particolare per quelli trattati dalla serie di norme EN 81. La presente norma prende anche in considerazione le informazioni minime date al proprietario dell'impianto relativamente alla manutenzione e al servizio di soccorso. La presente norma tratta i seguenti pericoli significativi relativi agli ascensori quando essi sono utilizzati come previsto e nelle condizioni indicate dall'installatore/fabbricante: -intrappolamento di utenti a causa di un funzionamento non corretto dell'ascensore. La presente norma non è applicabile ai sistemi di allarme l'impiego dei quali è previsto per le richieste di aiuto in altri casi, per esempio attacco cardiaco, richiesta di informazioni, ecc. La presente norma si applica ai sistemi di allarme impiegati per gli ascensori che sono stati fabbricati e installati dopo la data della sua pubblicazione da parte del CEN. Tuttavia, si può tenere conto della presente norma quando applicata ad ascensori esistenti. La EN 81-70 fornisce requisiti ulteriori per le persone disabili. In relazione al teleallarme, la presente norma sostituisce le EN 81-1:1998 e EN 81-2:1998 (punto 14.2.3). RIFERIMENTI NORMATIVI La presente norma europea rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e vengono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma europea come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti). EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts - Electric lifts EN 81-2:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts - Hydraulic lifts EN 81-70:2003 EN 81-70:2003 rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and good passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability EN 292-1 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Basic terminology, methodology EN 292-2 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design -Technical principles and specifications EN 1070:1998 Safety of machinery -Terminology EN 13015:2001 Maintenance for lifts and escalators -Rules for maintenance instructions 3 TERMINI E DEFINIZIONI Ai fini della presente norma europea si applicano i termini e le definizioni date nelle EN 81-1:1998 ed EN 81-2:1998 ed EN 1070:1998 così come le definizioni aggiuntive seguenti. 3.1 allarme: Lo stato tra l'azionamento del dispositivo di attivazione dell'allarme e la fine dell'allarme. 3.2 riconoscimento: Informazione emessa dal servizio di soccorso destinata al dispositivo di allarme per informarlo che l'allarme è stato preso in considerazione. 3.3 dispositivo di allarme: Parte del sistema di allarme in grado di rilevare, identificare, convalidare un allarme effettivo e iniziare la comunicazione bidirezionale. Il dispositivo di allarme è parte dell'ascensore. 3.4 fine dell'allarme: Informazione emessa dal dispositivo di allarme e destinata al servizio di soccorso per informarlo che la situazione di intrappolamento è terminata. 3.5 dispositivo di attivazione dell'allarme: Dispositivo(i) previsto(i) per gli utenti intrappolati nell'impianto al fine di chiedere assistenza esterna, esemplificato nell'appendice A. 3.6 sistema di allarme: Combinazione del(i) dispositivo(i) di attivazione dell'allarme e del(i) dispositivo(i) di allarme esemplificato nell'appendice A. 3.7 risposta umana: Risposta data direttamente da una persona del servizio di soccorso attraverso il sistema di allarme. 3.8 dispositivo di ricezione: Dispositivo esterno all'ascensore (per esempio nel servizio di soccorso), in grado di gestire le informazioni degli allarmi e la comunicazione bidirezionale. Esemplificato nell'appendice A. 3.9 servizio di soccorso: Organizzazione incaricata di ricevere gli allarmi e soccorrere le persone intrappolate nell'impianto, esemplificata nell'appendice A. Un servizio di soccorso può essere parte dell'organizzazione di manutenzione. Vedere appendice B. 3.10 trasmettitore: Parte del sistema di comunicazione bidirezionale tra il sistema di allarme e il dispositivo di ricezione esemplificato nell'appendice A. 3.11 proprietario dell'impianto: La persona fisica o giuridica che ha il potere di disporre dell'impianto e ne assume la responsabilità del funzionamento e dell'utilizzo incluso il salvataggio delle persone intrappolate. 3.12 installatore: La persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità dell'installazione dell'ascensore (degli ascensori), compreso il sistema di allarme. 3.13 fabbricante del sistema di allarme: La persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione e della commercializzazione dei sistemi di allarme. 3.14 impianto: Ascensore o ascensore per merci completamente installato compreso(i) il(i) sistema(i) di allarme. 3.15 organizzazione di manutenzione: Ditta o parte di una ditta dove un(dei) manutentore(i) competente(i) svolge(svolgono) le operazioni di manutenzione per conto del proprietario dell'impianto. 4 REQUISITI DI SICUREZZA E/O MISURE DI PROTEZIONE 4.1 Disposizioni generali I sistemi di allarme devono soddisfare i requisiti di sicurezza e/o le misure di protezione date in 4. In aggiunta, i sistemi di allarme devono essere progettati secondo i principi delle EN 292-1 e EN 292-2 per i pericoli relativi ma non significativi, che non sono trattati dalla presente norma (per esempio spigoli vivi). 4.1.1 Allarmi Il dispositivo di allarme deve garantire, essendo soggetto al filtro degli allarmi di cui in 4.1.5, che l'informazione completa dell'allarme (vedere 4.1.6) sia emessa fino al riconoscimento, anche durante la manutenzione. Se un'emissione fallisce prima del riconoscimento, il ritardo della(e) nuova(e) emissione(i) deve essere ridotto al minimo compatibile con la rete di comunicazione (vedere il punto 0.2.5 della EN 81-1:1998 e il punto 0.2.5 della EN 81-2:1998). Se le caratteristiche della rete di comunicazione lo richiedessero, (vedere il punto 0.2.5 della EN 81-1:1998 e il punto 0.2.5 della EN 81-2:1998) e se la comunicazione si è interrotta, ogni nuova emissione dopo il riconoscimento non deve essere impedita dal dispositivo di allarme. Il sistema di allarme deve essere in grado di accettare comunicazioni dal servizio di soccorso fino a che non si sia verificata la fine dell'allarme. L'emissione dell'informazione di allarme al trasmettitore non deve essere ritardata, tranne che durante le operazioni di filtro. Tra il riconoscimento e la fine dell'allarme, deve essere escluso qualunque filtro degli allarmi. Dopo il riconoscimento, se la comunicazione è interrotta, l'apparecchiatura di allarme deve arrestare la riemissione automatica. 4.1.2 Fine dell'allarme Devono essere previsti mezzi che consentano l'indicazione, dal sistema di allarme al servizio di soccorso, che l'allarme è stato risolto e che non ci sono più utenti intrappolati. La fine dell'allarme deve essere attivata solo dall'impianto dal quale l'allarme ha avuto origine. I mezzi per attivare la fine dell'allarme devono essere fuori della portata di qualunque persona non competente. Devono essere prese misure affinché il sistema di allarme consenta il reset a distanza. 4.1.3 Alimentazione elettrica di emergenza Nessun allarme deve essere impedito o perduto neppure in caso di commutazione o di guasto dell'alimentazione elettrica. Se si utilizza una alimentazione elettrica di emergenza ricaricabile, devono essere previsti mezzi per informare automaticamente il servizio di soccorso non appena la autonomia sia divenuta inferiore a quella necessaria per garantire un'ora di funzionamento del sistema di allarme. 4.1.4 4.1.4 Un segnale visibile e udibile deve rispondere ai requisiti dati al punto 5.4.4.3 della EN 81-70:2003 e informare il(i) passeggero(i) che l'allarme è stato convalidato come un allarme effettivo. 4.1.5 Filtro degli allarmi Devono essere previste misure per rendere il sistema di allarme in grado di filtrare gli allarmi indebiti. A tal fine il filtro deve essere in grado di eliminare l'allarme quando si verifica uno qualunque degli eventi seguenti: -quando la cabina è nella zona di sbloccaggio delle porte e le porte di cabina e di piano sono completamente aperte; -la cabina è in movimento e le porte si aprono alla fermata successiva. Tuttavia, nessun allarme attivato durante la manutenzione e/o la riparazione deve essere scartato. Il sistema di allarme deve anche prevedere mezzi per consentire al servizio di soccorso di disattivare e riattivare il filtro degli allarmi. 4.1.6 Identificazione Il dispositivo di allarme deve consentire al servizio di soccorso di identificare almeno l'impianto, anche durante le prove. 4.1.7 Comunicazione Dopo l'azionamento del dispositivo di attivazione dell'allarme, non deve essere necessaria alcuna azione ulteriore da parte dell'utente intrappolato. Dopo l'attivazione dell'allarme il passeggero non deve essere in grado di interrompere la comunicazione bidirezionale. Durante l'allarme, il passeggero deve sempre essere in grado di azionarlo nuovamente. 4.2 Caratteristiche tecniche 4.2.1 Disponibilità/Affidabilità Il sistema di allarme deve essere in grado di funzionare tutte le volte che si prevede l'accesso di utenti all'ascensore (vedere il punto 0.2.5 della EN 81-1:1998 e il punto 0.2.5 della EN 81-1:1998). Il dispositivo di allarme deve essere in grado di emettere informazioni di allarme per un dispositivo di ricezione alternativo. Il dispositivo di allarme deve simulare automaticamente il segnale di ingresso di un allarme (prova automatica) e attivare a fini di prova la conseguente connessione al dispositivo di ricezione con la frequenza richiesta dalla sicurezza degli utenti quando l'ascensore è utilizzato secondo l'uso previsto, ma almeno ogni 3 giorni. 4.2.2 Interfaccia elettrica Qualunque interfaccia elettrica tra il sistema di allarme e i componenti dei circuiti di sicurezza dell'ascensore deve rispettare i requisiti dei punti 13.2.2 e 14.1.2.1.3 della EN 81-1:1998 e dei punti 13.2.2 e 14.1.2.1.3 della EN 81-2:1998. 4.2.3 Dispositivo di attivazione dell'allarme Il(I) dispositivo(i) di attivazione dell'allarme deve(devono) essere installato(i) nei luoghi dove esiste il rischio di intrappolamento degli utenti. Il(I) dispositivo(i) di attivazione dell'allarme in cabina deve(devono) essere generalmente posto(i) nel(i) quadro(i) di manovra. Nota Per mantenere l'integrità della funzione di allarme, il dispositivo di attivazione dell'allarme dovrebbe essere resistente al vandalismo in conformità al prEN 81-71. 4.2.4 4.2.4 Il dispositivo di allarme deve essere installato sulla/nella cabina [ma non accessibile al(i) passeggero(i)], nel vano di corsa o in uno spazio per il macchinario/pulegge. 4.2.5 Modifica dei parametri L'accesso ai parametri funzionali del sistema di allarme deve essere protetto mediante mezzi adeguati, come codici di accesso. 5 INFORMAZIONI 5.1 Informazioni da fornire con il sistema di allarme Il fabbricante del sistema di allarme deve informare l'installatore di quanto segue: -istruzioni per l'installazione, le prove e la manutenzione in condizioni di sicurezza; |
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